STATUTO della “Università delle LiberEtà del Friuli-Venezia Giulia ETS”

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Art. 1

È costituita, quale Ente del terzo settore, l’associazione culturale denominata: “Università delle LiberEtà  del Friuli Venezia Giulia – Ente del Terzo Settore” in sigla anche “Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia – ETS” in conformità alla normativa di cui al D.Lgs 117/2017. L’associazione ricomprenderà nella denominazione l’acronimo ETS a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L’Associazione ha sede in Comune di Udine. Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITÀ
Art. 2

L’associazione “Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia – ETS”, per brevità d’ora in poi Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale indicate nell’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) attività di cui alla lettera d) dell’art. 5 di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

b) attività di cui alla lettera i) dell’art. 5 di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS.

Le finalità perseguite dall’associazione sono: – in relazione a quelle di cui alla lettera a) lo sviluppo, approfondimento e aggiornamento su contenuti formativi e culturali; – in relazione a quello di cui alla lettera b) la promozione e la divulgazione culturale qualificata in linea con i principi dell’educazione permanente finalizzata al contrasto attivo all’emarginazione e alla promozione sociale e culturale della popolazione adulta, anche al fine di favorire la crescita culturale e promuovere l’incontro, il dialogo e il confronto tra generazioni e fra le differenti realtà analoghe presenti sia nel territorio che altrove; inoltre la promozione dell’inserimento e dell’integrazione dei componenti delle comunità straniere presenti sul territorio. L’associazione realizza i propri scopi e finalità con le seguenti attività concrete: – organizzazione di corsi teorici e pratici, compresi corsi di aggiornamento per il personale della scuola di ogni ordine e grado; – organizzazione e promozione di studi, indagini, ricerche, convegni e pubblicazioni sui problemi dell’educazione degli adulti mediante progetti sia a livello locale, che nazionale e internazionale; – partecipazione a progetti culturali e formativi strutturati all’interno dei programmi comunitari di educazione per adulti; – incontri e iniziative di socializzazione e di formazione; – promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e divulgazione culturale qualificata, di formazione e aggiornamento in linea con i principi dell’educazione permanente; – ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purchè coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo che, osservando eventuali delibere dell’assemblea  in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto codice  e dalle disposizioni attuative. L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, nel rispetto dell’art. 7 Codice Terzo Settore.

Art. 3
L’Associazione, nel perseguimento delle sue finalità, potrà stabilire rapporti di lavoro dipendente o autonomo degli associati, considerato fondamentale per il perseguimento delle proprie attività, di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti, organismi, agenzie che producano servizi nelle materie oggetto d’interesse dell’Associazione medesima.

ASSOCIATI
Art. 4

Sono associati tutti coloro che, fatta richiesta di iscrizione, pagano la quota annuale d’iscrizione per l’anno di studio che va dal 1° (primo) giugno al 31 (trentuno) maggio successivo. Il pagamento della quota annuale d’iscrizione può avvenire entro la fine dell’anno di studio al quale essa è riferita. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio direttivo. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio direttivo) facendone richiesta al Consiglio direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’associato richiedente.

Art. 5
Solo gli associati possono iscriversi ai corsi dell’Associazione, pagando la relativa quota.

Art. 6
Gli associati hanno il diritto di frequentare la sede dell’Associazione, di partecipare a tutte le sue manifestazioni e devono prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell’attività dell’Associazione e per il conseguimento dei relativi scopi.

Art. 7

Gli associati perdono la qualifica per mancato pagamento della quota associativa annuale. Gli associati receduti, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8

Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di revisione qualora si verifichino le condizioni  di cui all’art. 31 del CTS.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto previsto dal secondo paragrafo dell’art. 14.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art. 9

L’Assemblea è composta dagli associati in regola con il pagamento della quota annuale ai sensi del precedente art. 4, iscritti da almeno 10 (dieci) giorni dalla data della convocazione. Presieduta dal Presidente, è convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di maggio, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Ove possibile e in aggiunta, l’avviso di convocazione potrà essere trasmesso in via telematica. L’Assemblea è convocata di norma dal Presidente; può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell’art. 20 cod. civ. sia in prima che in seconda adunanza. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • discute ed approva il bilancio;
  • delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati nel caso in cui la relativa competenza non sia affidata ad altro organo eletto dalla medesima;
  • delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
  • discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione,
  • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli orientamenti generali dell’Associazione, sulla nomina, ogni 3 (tre) anni, dei componenti il Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori.

Art. 11

L’Assemblea delibera su ogni materia a essa attribuita dalla legge o dallo statuto a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; le modifiche dello Statuto sono deliberate alla presenza di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto; nel quorum sono comprese le deleghe. L’eventuale scioglimento dell’Associazione viene deliberato ai sensi dell’art. 21 dello Statuto.

Art. 12

Ogni associato presente conta per un voto. Ogni associato può essere portatore di non più di una delega. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Possono avvenire a scrutinio segreto quando si delibera su persone o su richiesta di almeno i tre decimi dei presenti. Delle riunioni dell’Assemblea degli associati si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato dall’Assemblea stessa. Nelle Assemblee che comportano modifiche statutarie o lo scioglimento  dell’Associazione sarà necessaria la presenza di un notaio, che fungerà da segretario. Le liste per l’elezione del Consiglio direttivo devono essere affisse all’albo almeno dieci giorni prima dell’Assemblea e devono essere presentate da almeno settanta associati. Nei casi ritenuti opportuni dal Presidente, indicati nell’avviso di convocazione, è ammesso l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. L’intervento mediante mezzi di telecomunicazione è tuttavia possibile a condizione:

  1. che sia consentito al Presidente dell’Assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante. Nel caso in cui gli associati siano almeno 500 (cinquecento), il Presidente potrà convocare assemblee separate per gruppi di classi d’insegnamento. A tali assemblee si applicano le regole in materia di convocazione, di partecipazione e di delega previste per l’Assemblea generale degli associati. All’Assemblea generale possono comunque assistere anche gli associati che hanno preso parte alle assemblee separate.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri eletti fra gli associati dall’Assemblea, in relazione ai quali ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato per almeno 1/3 (un terzo). Il Consiglio direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. I membri del Consiglio direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi candidai non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, con il compito di gestire le attività amministrative. Il Consiglio direttivo può nominare annualmente uno o più coordinatori o responsabili di attività operative e stabilire gli eventuali emolumenti. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 3 (tre) volte l’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri. Il Consiglio è convocato con avviso scritto o con l’invio telematico della convocazione almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione; in casi di urgenza, a mezzo telefono. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio direttivo sono verbalizzate da un segretario di volta in volta nominato.

Art. 14

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, ivi compresi quelli di compravendita di immobili, accensione di ipoteche, prestazione in qualsivoglia forma di garanzie, accesso a finanziamenti e affidamenti bancari; stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, conferimento d’incarichi a liberi professionisti, effettuazione di operazioni finanziarie e ogni altra operazione ritenuta necessaria o utile al perseguimento dei fini dell’Associazione. Esso procede alla nomina degli operatori e all’assunzione dei dipendenti.  Qualora il Consiglio direttivo deleghi l’amministrazione ordinaria al Presidente, potrà deliberare lo stanziamento di un compenso annuo per la durata dell’incarico, determinandone l’ammontare e le modalità di erogazione. Il Consiglio direttivo compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione.

IL PRESIDENTE
Art. 15

Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, da cui può ricevere delega per i poteri di ordinaria amministrazione. Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio direttivo. Nei casi di urgenza, può esercitare ogni potere del Consiglio direttivo, salvo ratifica.

ORGANO DI CONTROLLO
Art. 16

L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, in via alternativa o un Collegio dei revisori dei conti, che sarà formato da 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali nominato Presidente, e 2 (due) supplenti, oppure un revisore unico. L’Organo di controllo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti dell’Organo di controllo, sia esso un Collegio di Revisori che un Revisore Unico devono essere iscritti nell’apposito registro ed essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 2397 e 2399 del codice civile, come richiamati dall’art. 30 (Organo di controllo) del decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore). L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e svolge compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 Codice del Terzo Settore. Esercita inoltre il controllo contabile, accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 Codice del Terzo Settore. I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere al Consiglio direttivo notizie sull’andamento delle operazioni dell’Associazione o su determinati affari. Il compenso annuo dei componenti dell’Organo di Controllo è determinato dall’assemblea al momento della nomina e deve essere funzionale al mantenimento dell’indipendenza nonché alla garanzia dell’impegno professionale da parte dei suoi componenti, tenuto conto dell’ampiezza e della complessità dell’incarico, in relazione alla natura, alla dimensione anche economica ed alle altre caratteristiche dell’Ente, nonché dell’impegno temporale richiesto per lo svolgimento dell’incarico. Il bilancio dell’Associazione dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai componenti dell’Organo di Controllo. L’Organo di Controllo si riunisce periodicamente per eseguire i controlli di sua spettanza e delle riunioni viene redatto apposito verbale. Mediante relazione informa l’Assemblea, convocata per l’approvazione del bilancio, sui risultati del controllo e degli accertamenti fatti.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 17

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dai beni mobili e immobili che divengono proprietà dell’Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Il finanziamento annuale proviene:

  1. dalle quote di iscrizione degli associati ai corsi;
  2. dalle quote annuali degli associati;
  3. dalle quote sociali dei partecipanti alle attività dell’Associazione;
  4. dai contributi derivanti da particolari iniziative e pubblicazioni, da progetti nazionali e internazionali;
  5. da ogni altra entrata che concorre a incrementare l’attivo dell’Associazione;
  6. da liberalità e regalie provenienti da singoli, da enti pubblici e privati.

Art. 18

L’esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile successivo viene predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo per l’anno seguente, da presentare per l’approvazione all’Assemblea degli associati. Copia dei documenti dovrà essere consegnata al Presidente dei revisori almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Il bilancio, ai sensi dell’art. 13 Codice del Terzo Settore, è accompagnato da una relazione di missione che riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dal Comitato dei revisori dei conti.

Art. 19
L’Associazione impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 20
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto, in conformità dell’art. 8 Codice del Terzo Settore. In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 21
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

Art. 22
In caso scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 23
Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme e le disposizioni del Codice del Terzo settore e del codice civile.

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